- CroceBianca

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REGOLAMENTO


CAPITOLO I: NORME GENERALI.

ART. 1: richiesta di ammissione a volontario soccorritore.

Qualsiasi privato cittadino può chiedere ed ottenere l'ammissione a socio della Croce Bianca. Per ottenere l'iscrizione a socio attivo occorre avere compiuto il ventesimo anno d'età; presentare domanda per iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Associazione, allegare n. 3 fotografie formato tessera, il certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica, il cartellino del gruppo sanguigno, il certificato di sana e robusta costituzione. La domanda verrà vagliata dal Consiglio Direttivo, previo parere del direttore sanitario, il quale si pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo posta.

ART. 2: acquisizione qualifica di volontario soccorritore.

In base al corso fatto dal direttore sanitario e/o dalla commissione regionale, previo esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli effetti.

ART. 3: condotta dei soci.

I soci, durante lo svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere un contegno corretto in ogni occasione. Nei locali sanitari e nel locale messo a disposizione dell'A.S.L. per lo svolgimento del servizio o per il riposo durante i turni di servizio notturni è proibito bere bevande alcoliche, è proibita la bestemmia ed il turpiloquio. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza su quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell'opera che prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale. Pertanto, accertate tali violazioni, verranno presi provvedimenti disciplinari dal consiglio direttivo.

ART. 4: perdita qualifica di socio attivo.

Il socio attivo che intenda cessare di prestare la propria opera nell'Associazione, dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita della qualità di socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Il socio attivo che per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere il proprio servizio, può richiedere - presentando le opportune motivazioni al Consiglio Direttivo che deciderà in merito - un periodo di aspettativa, che - salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo - non potrà essere superiore a mesi sei (al termine dell'aspettativa di sei mesi il volontario rientrante dovrà effettuare prima di essere attivo a tutti gli effetti almeno 5 uscite su MSB o MSA in affiancamento ad altri volontari). Se il socio non riprende regolarmente servizio al termine del periodo di aspettativa, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio. Coloro i quali intendano far parte dell'Associazione ed essere considerati soci attivi, pur non adempiendo all'impegno dei turni mensili, debbono versare una quota associativa stabilita dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio, quota differenziata in base ad elementi stabiliti dall'Assemblea stessa. Si precisa, inoltre, che tutti i volontari che abbiano raggiunto le 2.500 ore di servizio sono automaticamente annoverati tra i soci attivi senza dover sottostare al versamento di alcun cifra.

ART. 5: provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione, decadenza da socio attivo) sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per comportamento pregiudizievole all'Associazione ed, in genere, per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l'avvio del procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà riguardo all'accettazione del ricorso od al suo rigetto.

ART. 6: durata dei turni.

I turni notturni iniziano alle ore 20.00 per terminare alle ore 7.00 del giorno successivo. IL turno diurno inizia alle ore 7.00 e termina alle ore 20.00 diviso in due parti di 6.30 ore ciascuna (7.00-13.30 / 13.30-20.00) con la compilazione di due rapporti di servizio distinti. Salvo particolari situazioni la composizione massima dei componenti il turno è di: un autista e un barelliere per il M.S.A. e di un autista e due barellieri per il M.S.B. per il turno diurno e di due autisti e due barellieri nel turno notturno. E' buona norma assicurare il cambio ai volontari smontanti, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno.

ART. 7: turni minimi mensili.

Tutti i volontari devono obbligatoriamente effettuali almeno due turni mensili.

ART. 8: norme di pagamento.
1.Il servizio prestato entro la città di L'aquila e all'interno di km. 20 (uscita sede operativa / rientro nella stessa) il contributo spese è di € 27.00. In tutti gli altri comuni il contributo è calcolato con il seguente tariffario: € 15,00 di chiamata + € 0,60 a Km calcolando il tragitto di andata e ritorno. Inoltre è richiesto un contributo spese di € 15.00 per ogni ora di attesa.
2.I servizi soggetti a convenzione con l'A.S.L. (trasporti o trasferimenti da ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale di L'Aquila, trasporto referti di laboratorio, trasporto di dializzati) sono a carico dell'A.S.L.. Per il trasporto sangue urgente e refertazione di lastre, bisogna farsi rilasciare dal medico richiedente il servizio, l'apposito modulo di richiesta ambulanza.
3.I servizi per manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a pagamento: per l'importo vedere l'apposita tabella. In questi casi, bisogna sempre servirsi dell'apposita cassetta di pronto soccorso.
4.L'uso degli automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai componenti il Consiglio Direttivo.
5.L'uso in forma gratuita degli automezzi per il trasporto di persona è concesso per i volontari, i loro genitori, figli, fratelli e sorelle, coniuge.

CAPITOLO II: COMPITI E FUNZIONI.

ART. 9: suddivisione degli incarichi.

1.Autisti dialisi: è il volontario che presta servizio con il mezzo disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei referti di laboratorio, ecc. ed il trasporto di persone per le quali è richiesto solo un servizio di accompagnamento.


2.Volontario soccorritore: si ottiene la qualifica di Volontario Soccorritore dopo aver superato con esito positivo il corso organizzato dalla Regione Abruzzo tramite il 118 provinciale e l'A.N.P.AS., con il relativo esame teorico/pratico e dopo aver effettuato almeno 100 ore di servizio in un periodo minimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo gli aspiranti Volontari Soccorritori dovranno effettuare i propri turni in affiancamento ai due Volontari Soccorritori di turno. Compito specifico del Volontario Soccorritore all'interno dell'equipaggio è quello di prendersi cura del vano sanitario dell'ambulanza, di assistere i pazienti e feriti trasportati e di collaborare col personale sanitario per l'espletamento di quanto indicato nel mansionario. Dopo l'espletamento del servizio deve riordinare e pulire il vano sanitario dell'ambulanza. Se il barelliere è in possesso della patente di guida può effettuare servizi di cui al paragrafo precedente: non può in nessun caso guidare l'ambulanza. Non deve mai allontanarsi dai locali dell'ospedale e della sede sociale, e deve essere sempre prontamente disponibile per le uscite.


3.Autista Volontario Soccorritore: per ottenere la qualifica di Autista Volontario Soccorritore bisogna rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli. I requisiti richiesti sono: 1000 ore di servizio attivo, ventitre anni compiuti, il possesso della patente di guida almeno da tre anni ed in corso di validità, far parte dell'associazione da almeno tre anni. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo decidere in merito, ed il passaggio di categoria non è mai automatico. E' dovere dell'Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni e nei turni come barelliere ed al contempo apprendere il corretto uso degli automezzi. L'Autista Volontario Soccorritore può compiere interventi d'urgenza alla guida dell'ambulanza. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno può di volta in volta autorizzare L'Autista Volontario Soccorritore alla guida di un mezzo per casi urgenti affiancato da un Volontario Soccorritore. Per apprendere l'uso corretto degli automezzi dell'Associazione, L'Autista Volontario Soccorritore deve obbligatoriamente partecipare ai corsi di istruzione che di volta in volta il Consiglio Direttivo deciderà di effettuare. Il passaggio alla categoria di L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno verrà deciso dal Consiglio Direttivo valutando ogni caso singolarmente.


4.L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno: l'Autista Volontario Soccorritore Capoturno è responsabile dello svolgimento del turno al quale è propenso. Ha l'obbligo di non accettare in servizio i volontari che siano in condizione di turbare il turno stesso e compromettere il decoro dell'Associazione. Risponde personalmente del mancato rispetto degli articoli di questo regolamento. Di quanto anomalo dovesse risultare nel funzionamento del turno dovrà redigere dettagliato rapporto e presentarlo al Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo entro 24 ore. Il compito dell'Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o capo equipaggio, durante il turno è quello di coordinare il servizio evitando uscite inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e risorse. L'Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia decisionale sull'uso degli automezzi per i servizi; l'Autista Volontario Soccorritore Capoturno è l'interlocutore nei confronti della A.S.L. nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle normali prestazioni di servizio ordinario o si trovasse in situazione di disagio nei confronti della A.S.L., non dovrà prendere alcuna iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.


ART. 10: direttore sanitario.

Il Direttore Sanitario è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento del personale dipendente e volontario dell'Associazione; è altresì responsabile della scelta dei docenti dei corsi per la preparazione dei nuovi aspiranti volontari. Tale figura viene scelta ed eletta dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO III: NORME DI SERVIZIO.

ART. 11: presentazione al turno di servizio.

Ogni equipaggio di servizio deve presentarsi almeno 10/15 minuti prima dell'orario di inizio del turno per assumere le consegne dell'equipaggio smontante (situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere, ecc.). I volontari dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita dall'Associazione, con divieto assoluto di indossare tute da ginnastica, sandali, zoccoli, e tutti quei capi di abbigliamento non conformi al decoro dell'Associazione. L'autista responsabile del turno dovrà rifiutare in servizio i volontari che non rispettano le succitate norme. Sono esenti dall'indossare l'uniforme i volontari che vengono reperiti fuori turno nei casi urgenti o situazioni di emergenza.

ART. 12: inizio turno.

1.Ogni autista, al momento di prendere servizio, dovrà sincerarsi della disponibilità di un autista volontario soccorritore e di un volontario soccorritore disponibili alla reperibilità.


2.Ricevute le consegne del turno smontante, deve compilare il rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo firmare a tutti i componenti del turno.


3.E' fatto obbligo a tutti i componenti del turno di controllare tutti gli automezzi disponibili, sia nel vano sanitario che per la parte che riguarda la guida.


4.E' dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado di svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è quindi indispensabile essere sempre nella massima efficienza procedendo a continui allenamenti per poter disporre rapidamente dell'attrezzatura necessaria conoscendone perfettamente l'uso.


ART. 13: formazione degli equipaggi.

Per qualunque servizio prestato, l'equipaggio sarà formato al massimo da tre persone, compreso l'autista. Nel caso che debbano effettuare viaggi con una distanza superiore ai 400 Km dovranno farne parte due autisti.

ART. 14: sicurezza.

1.Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è obbligatorio l'uso dei guanti di vinile monouso.

2.In tutti i casi di intervento per incidente o infortunio è fatto obbligo tassativo dell'uso della barella a cucchiaio o dell'asse spinale.

3.E' tassativamente vietato l'uso di mezzi privati o di proprietà dell'A.S.L. per qualunque tipo di servizio.

4.E' vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.

5.E' vietato dare in consegna a qualunque estraneo dell'Associazione la radio portatile ed ogni altra attrezzatura delle ambulanze.

6.I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al servizio devono segnalare l'ora esatta di inizio e fine presenza; in caso contrario saranno conteggiate due ore.

7.L'uso degli automezzi da parte dei volontario fuori turno deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli automezzi.

8.Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce Bianca si dovrà richiedere all'interlocutore di effettuare la chiamata al numero di emergenza 118. E' consentito l'intervento del M.S.A. oppure M.S.B. solo previa autorizzazione della C.O. 118.

9.In caso di incidente, danno recato agli automezzi o infortuni a volontari durante il servizio, avvisare immediatamente il Presidente o, in sua assenza, un altro componente del Consiglio Direttivo.

10.E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.


ART. 15: norme per la circolazione sulla strada.

1.I segnali di allarme (sirena continua e lampeggianti rotanti a luce blu) non danno precedenza ma chiedono precedenza.

2.L'uso della sirena è consentito nei seguenti casi:
- quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di soccorso si dirige a prelevare un malato o un ferito del quale non si conoscono le reali condizioni;
- quando, il malato o il ferito soccorso, abbisogna di cure immediate a discrezione dell'equipaggio di servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del mezzo o sul luogo;
- quando si trasporto un ferito o un malato in condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia regolare (lunghe code, caos) o si trasporto sangue con la richiesta "urgentissimo". Nelle ore notturne (23.00/06.00) si consiglia un uso moderato della sirena.

3.Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in tutti i casi urgenti. Con il solo lampeggiante il veicolo deve rispettare scrupolosamente il codice della strada.

4.Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre in contrasto col codice della strada (semafori rossi, stop, precedenze, cambi di corsie, sorpassi, limiti di velocità, ecc.) solo se si è assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo altri veicolo o pedoni.

5.La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e dell'esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti l'andatura del mezzo deve essere tale da rispettare la necessità del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale specializzato seguire sempre le sue istruzioni.

6.In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità, l'uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla responsabilità dell'autista che deve farsi carico del miglior svolgimento possibile del servizio.


CAPITOLO IV: NORME FINALI

ART. 16: entrata in vigore.

Il presente regolamento è in vigore dal 24/03/2000. Ogni soci è tenuto ad apprendere l'esatto contenuto di cui sopra. La mancata osservanza delle norme comporterà i provvedimenti che il Consiglio Direttivo delibererà.

ART. 17: modifiche ed integrazioni del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il presente regolamento o il singolo articolo dandone tempestiva comunicazione ai soci, e di assumere provvedimenti in deroga in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per il miglio svolgimento del servizio.

P.S.: i soci dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del codice penale che esplicitamente troveranno applicazione:

Art. 328: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 330: I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione sino a due anni, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto:

•è commesso a fine politico


•ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.


Art. 331: Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a lire duecentomila. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con la multa non inferiore a lire unmilioneduecentomila. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 332: Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa siano a lire duecentomila.

Art. 333: Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione sia a sei mesi o con la multa siano a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità, La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato documento.

Art. 340: Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 358: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di questa ultima, o con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 593: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci od un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa siano a lire centoventimila, alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte ne è raddoppiata.

 
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